Associazione Culturale Lavisana
Alla ricerca della storia della nostra terra

Statuto dell’Associazione

STATUTO
dell’Associazione Culturale Lavisana
(così come modificato dall’Assemblea dei Soci del 02/03/2018)

Art. 1 – Costituzione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in base agli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita la “Associazione Culturale Lavisana” con sede legale in Lavis, presso il Presidente pro tempore e sede operativa presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale (di seguito “Associazione”).

L’Associazione è un’organizzazione autonoma, apolitica e non persegue scopi di lucro.

L’Associazione risponde delle sue obbligazioni nei limiti del proprio patrimonio.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione si propone di sviluppare tra i Soci e i Cittadini l’interessamento alla cultura intesa nel suo significato più elevato e più ampio, promuovendo e patrocinando manifestazioni ed iniziative in tal senso.

Dalle specifiche e particolari ricerche di carattere storico-artistico, alle più varie attività nell’ambito sociale, l’Associazione terrà sempre presente l’interesse delle persone e della Comunità intera.

Potrà inoltre offrire la sua collaborazione a quelle società e associazioni che operano in campo analogo al proprio.

Art. 3 – Finanziamento

L’Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si finanzia attraverso le quote sociali, i contributi volontari dei Soci e di soggetti terzi, i finanziamenti pubblici e\o privati ed eventuali introiti derivanti da particolari attività o manifestazioni.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, d’ambo i sessi, che abbiano compiuto i diciotto anni d’età.

Il numero dei Soci è illimitato.

Per essere ammessi in qualità di Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale si riserva di accogliere o respingere la domanda stessa; qualora la richiesta non fosse accettata, dovranno essere dichiarati i motivi della decisione. Il conferimento della tessera di Socio richiede l’unanimità di voti del Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione a Socio il richiedente deve indicare i propri dati anagrafici, autorizzare il trattamento degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali – privacy), nonché dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Il conferimento della tessera di Socio prevede il pagamento di una quota associativa “una tantum”, il cui importo sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo.

Art. 5 – Diritti e doveri del Socio

Il Socio si impegna ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi Sociali; a collaborare attivamente all’organizzazione e gestione delle varie manifestazioni e iniziative indette dall’Associazione nei limiti delle proprie disponibilità ed attitudini; a mantenere una condotta corretta.

Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee e hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni volontarie o per radiazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci viene convocata dalla Direzione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, oppure su proposta scritta di almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno per provvedere a deliberare sul rendiconto finanziario e sullo stato patrimoniale dell’Associazione.

La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono notificati ai Soci con i mezzi ritenuti più opportuni e, in ogni caso, con un preavviso di almeno sette giorni.

Tutti i Soci hanno diritto di intervenire e partecipare alle votazioni.

Per la costituzione dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale può essere prevista una seconda convocazione; in quest’ultimo caso l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La data ed il luogo della seconda convocazione possono essere previsti nello stesso avviso di convocazione della prima Assemblea. La seconda convocazione può svolgersi lo stesso giorno indicato per la prima convocazione ma con una differenza di orario di almeno un’ora.

Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, il Presidente dell’Assemblea è nominato dai Soci.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti.

In caso di parità di voti nelle Assemblee elettive si procede mediante ballottaggio.

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto. La deliberazione di modifica dello Statuto deve essere presa con una maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta da un Consiglio composto da almeno sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra persone che diano affidamento sull’attuazione delle iniziative e finalità perseguite dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà poi eleggere al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Direttore, un Segretario e un Tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica un triennio, fino alla convocazione di una nuova Assemblea e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta ve ne sia la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno due Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di morte, dimissioni o radiazione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale degli altri componenti.

Art. 9 – Mansioni del Consiglio Direttivo

Il Presidente dirige le attività dell’Associazione e la rappresenta legalmente in tutti i suoi atti. In sua comprovata assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Il Direttore assiste il Presidente, coordina le attività dell’Associazione, appronta ed istruisce le varie pratiche necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni ed iniziative programmate dalla Associazione.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, la Presidenza e l’Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento burocratico.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e di gestione, cura gli incassi ed i pagamenti avvalendosi del conto corrente o del libretto bancario dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire particolari incarichi onorifici ad altre persone anche non socie.

Art. 10 – Compensi

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Saranno però rimborsate le spese documentate sostenute dai Soci nell’espletamento delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo ed autorizzate dal Presidente  dell’Associazione. 

Art 11 – Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del relativo bilancio d’esercizio.

Il bilancio d’esercizio deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Eventuali utili e avanzi di gestione non potranno in nessun modo essere distribuiti fra i soci e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse negli esercizi successivi.

Art. 12 – Responsabilità

L’Associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti dei propri Soci per qualsiasi danno che gli stessi potessero subire in occasione di manifestazioni od iniziative promosse dall’Associazione.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è composto da eventuali eccedenze finanziarie di gestione e da tutti i beni del Circolo Video-fotoamatori e da quelli che alla stessa sono pervenuti o pervengono ad ogni titolo.

Art. 14 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato solo da un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti. In tal caso il patrimonio sociale sarà destinato ad Enti o Istituzioni locali aventi analoghe finalità.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto o per quanto stabilito in contrasto con le norme del Codice Civile fanno sempre fede queste ultime.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci convocata in data 26/11/1978 con modifiche approvate delle assemblee del 25/01/1983, 26/03/1984, 30/07/1996, 22/10/1996, 04/04/2002, 20/03/2008 e 02/03/2018

Il Segretario

Eleonora Zen

Il Presidente

Daniele Donati